|Esercizi di verifica |Glossario|

1. L'ordinamento giuridico.

       Il complesso di ogni aggregazione umana, al di là della veste che questa abbia, ed al di là delle finalità che si prefigge, implica l'esecuzione concreta di rapporti tra soggetti, singoli o associati, che richiede necessariamente ed inderogabilmente la definizione di alcune regole precise che hanno la funzione di stabilire come questi rapporti devono nascere e devono svilupparsi tra i vari soggetti. Si parla di soggetti singoli o ass

      ociati poiché tali rapporti possono nascere tra gli individui, in quanto tali, oppure tra società, associazioni, o altre persone giuridiche, e tra queste ed i soggetti individuali o persone fisiche. Insomma, si hanno molte tipologie di rapporti che per essere composti richiedono discipline specifiche che portino ad applicazione un sistema di tutela di questi stessi rapporti e quindi le posizioni di ogni soggetto.

       Si può dire, allora, per essere più chiari, ed in una società che aspira ad essere civile e garantista di chi è rispettoso della legge , che occorre un sistema di regole, di principi, insomma di norme che presiedano al civile eseguirsi dei rapporti tra i soggetti e ne definisca i contenuti approntando un adeguato sistema di tutela. Questo sistema non può venire che da un complesso di norme, ordinate e chiare, in altre parole da un ordinamento giuridico, che per sua caratteristica ha la forza di imporre i propri contenuti ed i principi su cui esso si fonda, stabilendo regole tassative e chiare la cui violazione implica una punizione, graduata a seconda della regola violate e della sua importanza, che lo stesso ordinamento chiama sanzione.

       Il concetto di ordinamento giuridico, allora, è un concetto chiaro ed elementare poiché contiene la spiegazione, ma ancor prima la natura, del complesso di norme e di istituzioni per il tramite delle quali viene regolato e diretto lo svolgimento della vita sociale e dei rapporti tra le persone.

       Esso è applicabile a quelle collettività che si siano organizzate e che vantino la previsione di regole di condotta di tutti i comportamenti, regole di condotta sicure ed inviolabili e che poi vengano effettivamente osservate ed applicate. Al concetto di ordinamento è collegato un principio più intimo di ordine, cioè di esatta e giusta collocazione delle persone, dei soggetti, delle cose, dei rapporti e degli istituti giuridici all'interno di un sistema organizzato e definito per norme.

       2. La norma giuridica

       Come abbiamo visto l'ordinamento di una collettività è costituito da un insieme di regole che sono definite norme: il sistema di queste regole rappresenta a sua volta il " diritto ", che è un diritto positivo della società stessa in quanto al suo interno previsto ed applicabile, e in virtù del quale ciascuna norma è detta giuridica. La giuridicità di una norma, pertanto, non è conseguente a qualcuno dei suoi caratteri che ineriscono al suo contenuto, ma dipende dal fatto che va considerata in base a dei criteri, fissati da ciascun ordinamento, e poi dotata di autorità, ed infine inserita nel sistema giuridico che essa stessa contribuisce a formare.

       La norma giuridica non va confusa con la norma morale, benché spesso i contenuti possano coincidere. La norma morale, infatti, è detta assoluta, cioè trova in se stessa la sua validità, pertanto obbliga solo l'individuo che riconosce ad essa un valore assoluto accettandone spontaneamente il comando, proprio per questo suo carattere essa è detta norma autonoma. La norma giuridica , invece, trova la propria forza nell'atto organizzativo di una collettività che, in quanto prevede tale atto, ne accetta le conseguenze proprio in quanto imposte dall'ordinamento nel suo complesso, è pertanto eteronoma.

       La norma giuridica e la norma morale, a loro volta, non devono essere confuse con il concetto di legge: infatti, la legge è un atto riportato in un documento contenente norme giuridiche. Quindi, ad esempio, la gazzetta ufficiale è il documento riconosciuto che contiene un atto di legge, che in quanto tale ha forza impositiva nei confronti di tutti i soggetti. Per comprendere ancora meglio la differenza tra norma e legge, si può affermare che ogni legge può contenere al suo interno una o più norme per cui la differenza rinviene oggettivamente, essendo entrambe capaci di imposizione, ma facendo riferimento alla regolamentazione di una o più questioni, di uno o più problemi.

       3. Diritto positivo e diritto naturale

       L'insieme delle norme che compongono l' ordinamento guiridico costituiscono il c.d. diritto positivo di ogni aggregazione sociale; cioè quel complesso normativo che ha la capacità di curare e di essere applicato a casi concreti ed ad esigenze specifiche degli individui e della società.

       Diverso dal diritto positivo è il diritto naturale, che fonda le sue radici nel corso della storia dell'uomo e che è comunemente inteso come la matrice di ogni tipo di diritto positivo ed al tempo stesso come parametro di valutazione dell'ordinamento. In alcune circostanze il diritto naturale è raffigurato in collegamento a concezioni religiose circa la natura umana, ed in altre si ritiene che sia un complesso di principi eterni ed universali. In alcuni casi il diritto naturale è stato ricollegato esclusivamente alla ragione umana o addirittura alla natura delle cose, cioè, in un solo concetto, esso è stato ricollegato alla realtà esterna nella quale e per la quale il legislatore troverebbe un limite invalicabile.

       Il diritto naturale, ad ogni modo, dovrebbe soddisfare ad una esigenza importante: che è quella di ancorare il diritto positivo ad un fondamento obiettivo che eliminando il rischio di arbitrarietà che esiste nella produzione normativa, consenta che le norme giuridiche siano approvate secondo i criteri essenziali racchiusi nell'ordinamento giuridico. Sia per il diritto naturale che per quello positivo, ma comunque per il diritto in genere vale una considerazione generale che è relativa e collegata ad un concetto di giustizia che deve garantire l'applicazione e l'interpretazione corretta della norma. Infatti, è indiscutibile che in nessun ordinamento si possa prescindere da un sistema normativo privo di un meccanismo di giustizia e quindi da ciò che è obiettivamente giusto, poiché così è possibile conciliare punti di vista, aspirazioni concrete, esigenze specifiche, particolari rivendicazioni, e quindi una valutazione generale dell'ordinamento giuridico. Il concetto di giustizia, peraltro, implica dei criteri fondamentali che devono essere seguiti per la corretta applicazione di un ordinamento "giusto".

       4. La sanzione

       L'origine della sanzione, seconso una radicata ed assolutamente superata concezione, starebbe nel fatto che le norme giuridiche si devono caratterizzare per il fatto di essere attuabili in modo forzato. Espresso in tal modo il concetto sembrerebbe alquanto drastico, ma una semplice analisi evidenzia che esso è tuttora valido poiché la certezza del rispetto delle norme deve anche prevedere i comportamenti e le misure da applicare nel caso in cui la norma stessa non venga osservata.

       In quanto esiste una norma che introduce e riconosce un principio, si motiva l'esistenza di una sanzione, cioè di una conseguenza negativa o in danno del soggetto che viola la norma giuridica. La funzione della sanzione è quella di creare una sorta di imposizione psicologica la cui finalità è quella di dissuadere chi è intenzionato a violare le regole giuridiche.

       Occorre, a questo punto, fare una distinzione tra norme primarie e norme secondarie: le norme primarie sono quelle di condotta (rispettare la legge) mentre le norme secondarie sono quelle che intervengono quando non è osservato il comportamento prescritto (risarcimento del danno). Per cui norma primaria e norma secondaria sono l'una collegata all'altra in uno stretto rapporto di interazione.

       Di recente soluzione, e distinte da quelle sopra accennate, sono le norme di incentivazione, che, evitando la previsione di una reazione dell'ordinamento (sanzione), prevedono incentivi, premi, facilitazioni, agevolazioni nei confronti di alcuni soggetti che si trovino in determinate condizioni.

       La sanzione, allora, non è sempre e comunque necessaria, ma l'ordinamento giuridico ne rivendica l'assoluta ed oggettiva importanza.

       5. Caratteri della norma giuridica.

       Secondo la teoria generale del diritto i caratteri fondamentali della norma giuridica sono la generalità e l'astrattezza, requisiti specifici e determinanti.

       Con la generalità si vuole indicare che la legge non può e non deve essere emanata per i singoli individui, ma deve essere emanata per tutti i soggetti oppure per classi generiche di soggetti (i commercianti, i proprietari di beni immobili, gli studenti universitari, ecc.).

       Con l'astrattezza, invece, si intende evidenziare che la legge non può essere prodotta per considerare situazioni specifiche e concrete, bensì per situazioni individuate ipoteticamente e quindi astratte. Relativamente alla generalità e all'astrattezza, caratteri peculiari ed imprescindibili, l'ordinamento ha fatto un passo avanti riconoscendo in alcuni casi la possibilità di superare questi stessi requisiti, consentendo allo Stato di emanare le cc. dd. leggi provvedimento che sono atti normativi che considerano nello specifico una certa situazione (costituzione di un ente pubblico).

       6. Principio di eguaglianza e principio di imparzialità.

       Di assoluta importanza per il nostro ordinamento è il principio di eguaglianza, previsto dall'articolo 3 della nostra Carta Costituzionale.

       La previsione di tale principio al massimo livello è tra i principi fondamentali costitutivi del nostro Stato, dimostra che di esso non se ne può fare assolutamente a meno.

       L'Art. 3 della costituzione Italiana si divide in due commi: il primo comma prevede il principio di eguaglianza formale; mentre il secondo prevede il principio di eguaglianza sostanziale. Eguaglianza formale significa che tutti i cittadini (eccezion fatta per gli stranieri, benché così non sarà in un prossimo futuro con la completa applicazione dei principi comunitari) hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Il principio di eguaglianza sostanziale, invece, essendo naturalmente conseguenza di quello formale, costituisce un impegno morale e concreto per la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando, di fatto, la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, ne impediscano lo sviluppo e la partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

       Dal principio di eguaglianza va tenuto assolutamente distinto il principio di imparzialità che trova, anch'esso, riconoscimento nella carta costituzionale all'articolo 97 relativo alla Pubblica Amministrazione. Secondo questo principio i pubblici uffici, generalmente intesi, sono obbligati a rispettare un comportamento imparziale, cioè sono tenuti ad applicare la legge in modo eguale e senza differenziazioni che possano favorire o danneggiare i singoli interessati. A tal proposito è assai esemplificativa la frase che tutti i tribunali della Repubblica riportano : "La legge è uguale per tutti".

       Ed allora, mentre il principio di eguaglianza attiene al riconoscimento della pari dignità dei soggetti, quello di imparzialità afferisce ad una forma concreta di applicazione del principio di eguaglianza. Il controllo del rispetto del principio di uguaglianza è affidato alla Corte Costituzionale, che può dichiarare l'illegittimità di una norma avente forza di legge o inconguente, o contraddittoria, o arbitraria; e si tratta, sempre e,comunque, di un giudizio che si deve attenere alla valutazione della mera legittimità. Al concetto dell'eguaglianza va ricondotto il concetto della qualità della vita che in esso si fonda unitamente ad altri principi tutelati dalla Costituzione. Qualità della vita, allora, significa benessere, ambienti sani, sviluppo economico, tutela della persona, servizi efficienti, ecc..

       7. L'equità

       Si è visto che la norma giuridica contiene, in virtù dei suoi requisiti, la discipina astratta di una situazione tipo: ad esempio, il codice civile contiene la regolamentazione dei contratti in generale ed in astratto, senza riferimento alle persone eventualmente interessate.

       Può accadere, però, che in alcune circostanze, l'applicazione della regola al caso concreto provochi conseguenze che contrastano con il sentimento di giustizia e ciò perché si è verificata qualche circostanza non prevista dal legislatore. E' in questo caso che subentra l'equità.

       L'equità si può definire sinteticamente come una forma di giustizia del caso singolo, ed a questa, nel diritto privato, è ammesso il ricorso solo in casi eccezionali in cui la stessa norma giuridica rinvia, appunto, all'equità. Essa si applica, sostanzialmente, in via surrogatoria ed in tutti quei casi in cui si è verificata qualche circostanza che il legislatore non ha previsto o della quale non ha potuto o voluto tener conto al momento in cui la norma è stata emanata. Per cui, secondo un profilo equitativo, ed in carenza di una previsione in astratto di una certa situazione, e sempre in via eccezionale, essa implica l'individuazione del modo in cui si sarebbe comportato il legislatore se avesse voluto, o potuto, prevedere il caso concreto.


|Tabella lezioni |Esercizi di verifica |Glossario |Lezione successiva|